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Antonio Serafini 
avvocato e revisore contabile

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Antonio Serafini


L’avvocato e revisore contabile Antonio Serafini ha studio in Roma.
Opera nell’ambito del network “PrimarLex”, composto da professionisti operanti in tutto il mondo.
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Aree di specializzazione


Servizi Legali


I servizi legali spaziano nei seguenti campi: contrattualistica nazionale e internazionale; costruzione ed implementazione di sistemi di tutela corporate, antiriciclaggio e antifrode, contenzioso tributario, commerciale, bancario e fallimentare
  L’attività di punta consiste nella consulenza aziendale in house: il cliente viene accompagnato in ogni aspetto rilevante sotto il profilo legale, sia nell’attività ordinaria che nelle operazioni straordinarie o comunque di particolare complessità e delicatezza. In tal modo, oltre ai tradizionali servizi legali, viene garantito un efficace controllo interno nonché l’approntamento di tutti quegli adempimenti necessari per l’allineamento dell’azienda ai requisiti ed alle prassi obbligatorie, imposte da numerose leggi:
 Normativa antiriciclaggio: direttive europee e norme nazionali di recepimento; 
Normativa anticorruzione: L 190/2012;
 Modello di organizzazione e gestione; organismo di vigilanza: D.Lgs. 231/01;
Qualifica e valutazione delle controparti; 
Normativa privacy e protezione dei dati personali; 
Servizi a supporto del dirigente preposto al bilancio: L. 262/05; 
Whistleblowing: software specifico per la gestione degli adempimenti;
Consulenza e supporto al consiglio d’Amministrazione negli adempimenti specifici: dall’analisi e approfondimento delle tematiche da trattare alle implicazioni di diritto societario.
L’adesione ai network legali suddetti consente comunque di fornire pronta ed esaustiva assistenza legale in tutti i campi del diritto, dal civile al penale, amministrativo, famiglia ecc., sia in Italia che all’estero. 

News


Autore: Antonio Serafini 5 luglio 2026
Il tema della responsabilità penale del professionista – soprattutto nei reati ad evento complesso e di evidenza non immediata, come la bancarotta fraudolenta o la frode fiscale - si colloca nel punto più delicato del rapporto tra assistenza tecnica e coinvolgimento nell’illecito del cliente: il professionista non risponde automaticamente delle condotte dell’imprenditore o del contribuente, ma può essere chiamato a rispondere quando il suo apporto travalica la mera consulenza e diventa causalmente rilevante, materiale o morale, nella realizzazione del reato. 1. Bancarotta fraudolenta. 1.a. il professionista può concorrere come extraneus nel reato proprio. La bancarotta è reato proprio, riferibile ai soggetti qualificati indicati dalla disciplina fallimentare; tuttavia, il soggetto privo di qualifica può concorrere nel reato ai sensi delle regole generali sul concorso di persone, purché vi sia l’attività tipica di almeno un intraneus (imprenditore o direttore) e un contributo causale consapevole dell’extraneus (consulente esterno): si tratta di applicare le regole della fattispecie plurisoggettiva eventuale. La giurisprudenza più recente ribadisce che il professionista esterno risponde in concorso quando presta un apporto apprezzabile alla condotta distrattiva, non quando si limita a svolgere un’attività tecnica neutra (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8028 del 27/02/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 19282 del 27/05/2026). In particolare, concorre nel reato il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore, fornisca consigli sui mezzi giuridici idonei a sottrarre beni ai creditori, assista nella conclusione dei negozi, oppure rafforzi l’altrui progetto criminoso con il proprio ausilio o con preventive rassicurazioni (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8028 del 27/02/2025). 1.b . casistica giurisprudenziale. La giurisprudenza, anche molto recente, mostra che il baricentro dell’accertamento è concreto: conta il ruolo realmente svolto dal professionista, non il nomen dell’incarico (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 19282 del 27/05/2026). La Cassazione afferma infatti che l’extraneus risponde ex art. 110 cod. pen. quando ricorrono tre presupposti: attività tipica dell’intraneus, contributo causale dell’extraneus e consapevolezza di quest’ultimo circa la qualifica del soggetto intraneo (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 19282 del 27/05/2026. Ne consegue che il professionista può essere punito quando: opera direttamente sui conti sociali compiendo prelievi o pagamenti distrattivi (Sez. Prima Penale, Sentenza n. 18599 del 22/05/2026); partecipa alla costruzione negoziale dell’operazione simulata o spoliativa (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8028 del 27/02/2025); riceve somme prive di titolo, provenienti dalla società poi fallita, con consapevole partecipazione al depauperamento patrimoniale (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 12281 del 28/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8615 del 04/03/2026); beneficia di operazioni macroscopicamente squilibrate a proprio favore o a favore della società da lui rappresentata, quando le caratteristiche oggettive dell’operazione consentano di desumerne la consapevolezza (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 39793 del 10/12/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 21001 del 05/06/2025). 1.c. Il dolo del professionista: deve sapere di contribuire al depauperamento Il nodo centrale è l’elemento soggettivo. Sul punto la giurisprudenza è costante: nel concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo consiste nella volontarietà dell’apporto dato alla condotta dell’intraneus, con la consapevolezza che esso determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori; non è invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può avere soltanto rilievo probatorio (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 49668 del 13/12/2023; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 12281 del 28/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 19282 del 27/05/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 28625 del 05/08/2025; Sez. Prima Penale, Sentenza n. 18599 del 22/05/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8615 del 04/03/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 10672 del 13/03/2023; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 7207 del 20/02/2023; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 10687 del 24/03/2022). Emblematica è la vicenda decisa con la recente sentenza n. 18599/2026: la responsabilità del commercialista è stata affermata non per il suo titolo professionale in sé, ma perché egli, oltre a tenere la contabilità e redigere i bilanci, aveva delega sui conti e disponeva in autonomia prelievi, incassi e bonifici in favore proprio, dell’amministratore e di soggetti non creditori della società. Il professionista, in sostanza, non risponde per una sorta di “responsabilità da posizione”, ma perché emerge la prova che abbia agito con dolo, cioè sapendo di contribuire a sottrarre beni alla garanzia dei creditori La stessa giurisprudenza, però, pone un limite netto: non basta la mera superficialità, imprudenza o negligenza professionale. Se manca la prova della coscienza e volontà di contribuire all’illecito, la condotta può essere deontologicamente censurabile o civilmente rilevante, ma non integra il dolo di concorso (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 35818 del 03/11/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 37101 del 30/09/2022; Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024). 1.d. I casi in cui la responsabilità va esclusa La giurisprudenza si è pronunciata anche sul versante opposto. La Cassazione esclude il concorso quando non risultano specifiche condotte di rafforzamento, assistenza negoziale o contributo causale al progetto distrattivo (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 35818 del 03/11/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 37101 del 30/09/2022). Analogamente, quando il professionista persegue il pagamento di un proprio credito senza prova della consapevolezza della connotazione distrattiva dell’operazione, il dolo dell’extraneus non può dirsi dimostrato (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 3834 del 29/01/2026). È significativa anche l’affermazione secondo cui la mera conoscenza dello stato di dissesto non è sufficiente, da sola, a fondare la responsabilità: occorre pur sempre un apporto causale volontario a una condotta effettivamente depauperativa (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 28625 del 05/08/2025). 2. Bancarotta impropria e reati societari: il ruolo del professionista può diventare decisivo La giurisprudenza chiarisce che il rischio penale del professionista non si limita alla bancarotta patrimoniale “classica”. In materia di bancarotta impropria da reato societario, il professionista può concorrere quando il suo apporto tecnico sia funzionalizzato alla falsificazione del quadro patrimoniale e alla prosecuzione dell’attività con aggravamento del dissesto (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 21854 del 31/05/2024). In questa prospettiva, è stata ritenuta configurabile la responsabilità del professionista che rafforzi il progetto dell’amministratore di occultare perdite o simulare un aumento di capitale mediante una stima falsa o gravemente sovrastimata, rappresentandosi la probabile diminuzione della garanzia dei creditori (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 21854 del 31/05/2024). Anche qui il criterio resta il medesimo: non la mera prestazione professionale, ma l’uso consapevole della competenza tecnica come strumento del fatto illecito (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 21854 del 31/05/2024). 3. Frode fiscale: il professionista risponde solo se vi è prova del contributo doloso Quanto alla frode fiscale, la giurisprudenza consente di formulare un principio parallelo. L’art. 10-quater del d.lgs. 74/2000 punisce l’indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti oltre le soglie di legge. Sul piano del concorso del professionista, la sentenza n. 37640/2024 afferma che, per ravvisare il concorso di persone nel reato, occorre dimostrare un contributo consapevole alla condotta altrui e la piena consapevolezza della materialità delle condotte poste in essere (Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024). Questa decisione è particolarmente importante perché segna il confine tra dolo e colpa professionale: non è sufficiente che il consulente si sia affidato con leggerezza ad altri, né che abbia tenuto una condotta superficiale o negligente; tali elementi possono evidenziare un comportamento colposo, ma non bastano a dimostrare l’esistenza di un accordo criminoso o della coscienza e volontà di concorrere nella frode. In altre parole, anche in materia tributaria il professionista non diventa concorrente per il solo fatto di aver assistito il cliente o di non aver svolto controlli adeguati. La responsabilità penale richiede la prova di un apporto doloso, condiviso e finalizzato alla realizzazione dell’illecito fiscale [Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024]. 4. Il principio comune: la competenza tecnica non protegge, ma neppure incrimina da sola Dalla giurisprudenza emerge un principio unitario, valido tanto per la bancarotta fraudolenta quanto per la frode fiscale: la professionalità non è, di per sé, né schermo né titolo di colpevolezza. Non basta l’errore tecnico, non basta la negligenza, non basta il rapporto fiduciario con il cliente. Occorre invece che il professionista: dia un contributo causalmente rilevante al fatto; agisca con consapevolezza dell’altrui illecito; condivida, anche solo nei limiti del dolo generico, l’effetto pregiudizievole dell’operazione (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 19282 del 27/05/2026; Sez. Prima Penale, Sentenza n. 18599 del 22/05/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8615 del 04/03/2026; Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024). La linea di confine passa non tra “professionista” e “cliente”, ma tra consulenza e compartecipazione. Quando il professionista resta nel perimetro dell’attività tecnica, la responsabilità penale non sorge; quando invece organizza, agevola, copre, simula, rassicura o esegue consapevolmente operazioni dirette a frustrare i creditori o il Fisco, il concorso nel reato diventa configurabile Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8028 del 27/02/2025; Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024). L’evoluzione giurisprudenziale conferma dunque una linea equilibrata. Da un lato, la Cassazione esclude ogni automatismo punitivo e rifiuta di trasformare il professionista nel garante penale universale della legalità del cliente (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 35818 del 03/11/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 37101 del 30/09/2022; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 28625 del 05/08/2025; Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024). Dall’altro, reprime con decisione le ipotesi in cui la competenza tecnica venga piegata a funzione di supporto, copertura o realizzazione dell’illecito, specie quando il professionista assuma un ruolo operativo sui conti, nei contratti, nelle scritture o nella costruzione dell’operazione (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8028 del 27/02/2025; Sez. Prima Penale, Sentenza n. 18599 del 22/05/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8615 del 04/03/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 21854 del 31/05/2024).
15 giugno 2026
L’art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016 , come modificato dall’articolo 11, comma 1 lettera a) della legge numero 118 del 2022 (legge annuale per il mercato la concorrenza), ha istituito una nuova forma di verifica sugli atti deliberativi di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta, da parte degli enti locali, prevedendo che detta delibera sia trasmessa dall’Amministrazione procedente (come definita dall’art. 2 , comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 175 del 2016) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall’articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990 numero 287, e alla Corte dei conti che deve deliberare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Il successivo comma 4 dell’articolo 5 dispone che per gli atti degli enti locali è competente la Sezione regionale di controllo della Corte. La norma precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di 60 giorni, l’Amministrazione può procedere all’acquisto della partecipazione: il comma 4 puntualizza che la segreteria della Sezione della Corte competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’Amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale. Sulla materia comincia a consolidarsi l’orientamento della magistratura contabile, desumibile dalle seguenti delibere di recente pronunciate da diverse Sezioni regionali di controllo della Corte, che può considerarsi un utile “vademecum” per le Amministrazioni. Del. 161/2022 – Lombardia Del. 59/2023 – Lazio Del. 47/2024 – Marche Del. 60/2024 – Toscana Del. 115/2024 – Lombardia Del. 319/2025 - Lombardia Nelle delibere suddette, il controllo della Corte dei conti sull'acquisto di partecipazioni societarie (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 - TUSP) viene definito come nuovo controllo successivo di legittimità - regolarità, dotato di un effetto impeditivo in senso lato (di tipo procedurale), che affianca i controlli già previsti sul bilancio dell’ente dominus e i controlli-referto per le deliberazioni di razionalizzazione e i piani di risanamento, finalizzata a verificare la coerenza della scelta pubblica con i principi di sana gestione finanziaria. La Corte dei conti ha consolidato una posizione rigorosa soprattutto sull'onere di motivazione analitica previsto dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016 (TUSP). Tale onere non è considerato un mero adempimento formale, ma il "baricentro" del controllo di legittimità-regolarità esercitato dalla magistratura contabile, volto a verificare la razionalità della scelta pubblica. Di seguito si precisano i punti cardine della posizione della Corte: 1. Superamento della tautologia e del dato legale La motivazione non può risolversi in una mera ripetizione del dettato normativo o in affermazioni apodittiche. La Corte richiede che l'atto riveli l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione, dimostrando in concreto perché lo strumento societario sia preferibile ad altre forme organizzative. In particolare è censurata la motivazione "per relationem" che si limita a richiamare atti istruttori o pareri legali esterni senza sintetizzarne i contenuti cruciali e senza che l'ente effettui un autonomo apprezzamento strategico. 2. Finalità Istituzionale e "Stretta Necessità" (Art. 4 TUSP) L'amministrazione – questo sembra il requisito più problematico, per via della formulazione generica della norma - deve dimostrare che la partecipazione sia strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Vincolo di attività: L'oggetto sociale deve rientrare tra le categorie tassative previste (es. servizi di interesse generale, autoproduzione di beni strumentali). Specificità per PNRR e CER: Per le società collegate al PNRR, la "stretta necessità" è spesso presunta dalla legge, ma la durata della società deve essere coerente con i tempi del progetto (solitamente il 2026). Per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), l'ente deve motivare perché la forma societaria sia preferibile a moduli non societari (come fondazioni o associazioni). Nei casi di operazioni seriali (partecipazioni pulviscolari), la motivazione deve spiegare come l'ente intenda esercitare il controllo analogo effettivo nonostante quote irrisorie (es. 0,05 3. Lo Standard Probatorio: Business Plan e Analisi SWOT Perché la motivazione sia considerata "analitica", deve essere supportata da una documentazione tecnica rigorosa: Business Plan (PEF): È un allegato obbligatorio. Deve essere approfondito, non generico, e preferibilmente asseverato da un professionista indipendente per garantirne l'affidabilità. Analisi "Make-or-Buy": L'ente deve condurre un confronto quantitativo tra i diversi modelli gestori (gestione diretta, gara pubblica, in-house). La Sezione Lombardia valorizza in particolare l'uso della metodologia SWOT per pesare vantaggi e rischi. Benchmark di settore: Soprattutto nei servizi ambientali, la motivazione deve confrontarsi con i costi standard e i dati di ARERA o ISPRA. 4. La Doppia Accezione della Sostenibilità Finanziaria La motivazione deve investire due profili distinti ma necessari: Sostenibilità Oggettiva: La capacità della società di mantenere l'equilibrio economico-finanziario nel tempo senza gravare sul socio (evitando il "soccorso finanziario"). La Corte verifica la credibilità delle stime di utile, specialmente se la società target presenta debiti pregressi o crisi di liquidità. Sostenibilità Soggettiva: L'impatto dell'operazione sul bilancio dell'ente dominus, dando conto della copertura finanziaria e degli eventuali accantonamenti necessari per rischi di contenzioso o perdite potenziali. 6. Fallimento del Mercato e Benefici per la Collettività Qualora si opti per l'in-house providing, l'onere motivazionale è considerato "aggravato" (art. 192 d.lgs. 50/2016 e ora d.lgs. 201/2022). L'ente deve dare conto: Delle ragioni del mancato ricorso al mercato (dimostrando l'incapacità dello stesso di offrire il servizio alle stesse condizioni). Dei benefici specifici per la collettività in termini di universalità, qualità e socialità del servizio. 7. Parametri di Sindacato della Corte La Corte non entra nel "merito" o nell'opportunità della scelta, ma svolge un sindacato estrinseco sulla: Completezza: se sono stati analizzati tutti i parametri richiesti. Adeguatezza: se l'istruttoria è proporzionata alla complessità dell'operazione. Attendibilità: se le stime sono coerenti con i dati storici di bilancio e le variabili di mercato. 8. Requisiti Procedurali e Temporali Carattere preventivo: La delibera deve essere trasmessa alla Corte prima del perfezionamento dell'atto negoziale (stipula del contratto o acquisto quote). La trasmissione tardiva porta a una pronuncia di "non luogo a provvedere" (NLP) per consumazione del potere consultivo. Consultazione Pubblica: Gli enti locali devono sottoporre lo schema di delibera a forme di consultazione pubblica (es. pubblicazione sul sito, questionari per la cittadinanza) prima dell'adozione definitiva. Parere del Revisore: Sebbene non sempre formalmente obbligatorio, il parere favorevole dell'organo di revisione è considerato un elemento fondamentale di debolezza o forza istruttoria. 9. Effetti del Parere Negativo Se la Corte esprime un parere negativo o parzialmente negativo, l'amministrazione può comunque procedere, ma ha l'obbligo di: Adottare una nuova delibera che motivi analiticamente le ragioni dello scostamento dal parere della Corte. Dare pubblicità a tali ragioni sul proprio sito istituzionale. Considerare che il parere favorevole esclude la colpa grave in caso di responsabilità erariale, mentre ignorare un parere negativo espone gli amministratori a maggiori rischi. 
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