Contattate l'avvocato al
+39 335 426804

Antonio Serafini 
avvocato e revisore contabile

Benvenuti sul sito di Antonio Serafini, l'avvocato opera nell’ambito del network "Legal Consulting International”
Chiama Chiama ora

Antonio Serafini


L’avvocato e revisore contabile Antonio Serafini ha studio in Roma.
Opera nell’ambito del network “Legal Consulting International”, composto da 20 professionisti italiani e numerosi corrispondenti esteri (soprattutto in Spagna e India).
E’ inoltre consulente tecnico della Procura della Repubblica di Napoli.

Aree di specializzazione


Servizi Legali


I servizi legali spaziano nei seguenti campi: contrattualistica nazionale e internazionale; costruzione ed implementazione di sistemi di tutela corporate, antiriciclaggio e antifrode, contenzioso tributario, commerciale, bancario e fallimentare
  L’attività di punta consiste nella consulenza aziendale in house: il cliente viene accompagnato in ogni aspetto rilevante sotto il profilo legale, sia nell’attività ordinaria che nelle operazioni straordinarie o comunque di particolare complessità e delicatezza. In tal modo, oltre ai tradizionali servizi legali, viene garantito un efficace controllo interno nonché l’approntamento di tutti quegli adempimenti necessari per l’allineamento dell’azienda ai requisiti ed alle prassi obbligatorie, imposte da numerose leggi:
 Normativa antiriciclaggio: direttive europee e norme nazionali di recepimento; 
Normativa anticorruzione: L 190/2012;
 Modello di organizzazione e gestione; organismo di vigilanza: D.Lgs. 231/01;
Qualifica e valutazione delle controparti; 
Normativa privacy e protezione dei dati personali; 
Servizi a supporto del dirigente preposto al bilancio: L. 262/05; 
Whistleblowing: software specifico per la gestione degli adempimenti;
Consulenza e supporto al consiglio d’Amministrazione negli adempimenti specifici: dall’analisi e approfondimento delle tematiche da trattare alle implicazioni di diritto societario.
L’adesione ai network legali suddetti consente comunque di fornire pronta ed esaustiva assistenza legale in tutti i campi del diritto, dal civile al penale, amministrativo, famiglia ecc., sia in Italia che all’estero. 

News


Autore: Antonio Serafini 3 aprile 2026
Nota a commento della Sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, n. 3159/2023 del 24/03/2026 La pronuncia in commento, emessa dalla Corte di Appello di Roma, offre un'occasione per approfondire i presupposti applicativi dell'art. 2112 c.c. in materia di trasferimento di ramo d'azienda, con particolare riferimento ai criteri di autonomia funzionale, preesistenza e conservazione dell'identità dell'entità economica trasferita. La Corte, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le pretese di due lavoratrici volte a far dichiarare la continuità del loro rapporto di lavoro con la società subentrata nella gestione di una struttura alberghiera, negando la configurabilità di una cessione di ramo d'azienda. Il Fatto e le Questioni Giuridiche Le lavoratrici, originariamente dipendenti di una società cooperativa (A srl), avevano ottenuto una sentenza che dichiarava la nullità del loro licenziamento e ordinava la reintegrazione. Successivamente, la gestione dei servizi alberghieri, precedentemente affidata in appalto a un'altra società (B Srl, a sua volta ritenuta cessionaria di A srl), veniva riassunta direttamente dalla committente (C Srl). Le lavoratrici agivano quindi in giudizio per accertare una duplice cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., prima verso B Srl e poi verso C Srl, chiedendo che il loro rapporto di lavoro proseguisse con quest'ultima e che la sentenza di reintegrazione producesse effetti nei suoi confronti. Le questioni giuridiche centrali sottoposte alla Corte riguardavano: La corretta individuazione dell'oggetto del presunto trasferimento, ossia se un singolo servizio (pulizia dei piani) potesse costituire un "ramo d'azienda" autonomo. La verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali per la configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda, in particolare la conservazione dell'identità dell'organizzazione a seguito del cambio di titolarità. La Definizione di Ramo d'Azienda e i Requisiti di Legge L'art. 2112, comma 5, del Codice Civile, definisce il ramo d'azienda come una "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento" . La giurisprudenza, sia nazionale che europea, ha costantemente interpretato questa nozione in modo rigoroso per bilanciare la flessibilità organizzativa delle imprese con la tutela dei diritti dei lavoratori. I principi cardine, richiamati anche dalla sentenza in esame, sono: Autonomia Funzionale : Il ramo ceduto deve essere un'entità economica capace di operare con i propri mezzi, già prima della cessione, per perseguire uno specifico scopo produttivo [Cass. Civ., Sez. L, N. 2272 del 26-01-2022][Cass. Civ., Sez. L, N. 15129 del 31-05-2021][Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1867/2023]. Non può trattarsi di un mero insieme di beni o di personale privo di un legame organizzativo. Preesistenza : L'autonomia funzionale deve preesistere al trasferimento. Non è ammessa la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione della cessione, finalizzata unicamente a esternalizzare personale [Cass. Civ., Sez. L, N. 18949 del 05-07-2021][Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1867/2023]. La Corte di Giustizia UE ha sottolineato che il termine "conserva" (utilizzato nella Direttiva 2001/23/CE) implica che l'identità dell'entità ceduta debba esistere già prima dell'operazione traslativa [Cass. Civ., Sez. L, N. 35666 del 19-11-2021][Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1867/2023]. Conservazione dell'Identità : A seguito del trasferimento, l'entità economica deve mantenere la propria identità. Ciò significa che il cambiamento deve riguardare essenzialmente la titolarità, mentre l'organizzazione e l'attività economica devono proseguire senza sostanziali alterazioni. Inoltre, quando attività sia “ labour intensive”, per la quale cioè non sono richieste specifiche conoscenze tecniche, non si può parlare di continuità organizzativa in mancanza del trasferimento anche della linea gerarchica funzionale all’organizzazione: le carenze organizzative imputabili al precedente appalto sono state invece il motivo fondamentale della risoluzione del precedente contratto. L'Analisi della Corte di Appello La Corte di Appello di Roma ha applicato con coerenza tali principi al caso di specie, giungendo a escludere la fattispecie del trasferimento di ramo d'azienda. 1. L'insussistenza di un "ramo d'azienda" autonomo nel servizio di pulizia In primo luogo, la Corte ha respinto la tesi delle appellanti secondo cui l'analisi avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente sul servizio di pulizia e rifacimento camere. Il Collegio ha correttamente osservato che tale servizio era solo una parte di un più ampio contratto di appalto che includeva anche ristorazione, bar e altri servizi. Pertanto, non poteva essere considerato di per sé un'autonoma "articolazione funzionalmente autonoma" ai sensi dell'art. 2112 c.c. Questo passaggio è conforme all'orientamento che nega la possibilità di frammentare arbitrariamente l'attività d'impresa in "rami" che non possiedono una reale e oggettiva autonomia operativa [Cass. Civ., Sez. L, N. 15129 del 31-05-2021]. 2. La mancata conservazione dell'identità aziendale Il nucleo centrale della motivazione risiede nell'analisi fattuale delle modifiche intervenute con il passaggio della gestione a C srl. La Corte ha accertato che non si è verificato un mero cambio di titolarità, ma una discontinuità sostanziale nell'organizzazione aziendale. Gli elementi valorizzati sono stati: L'assetto del personale : La società subentrante non ha assorbito la totalità dei lavoratori precedentemente impiegati, procedendo inoltre a "nuove assunzioni" e introducendo nuove figure professionali di rilievo manageriale. La giurisprudenza riconosce che, sebbene sia possibile un trasferimento di ramo d'azienda "leggero" o "dematerializzato" basato prevalentemente sul personale, è necessario che il gruppo di lavoratori trasferiti costituisca un nucleo organizzato e stabile, dotato di un comune bagaglio di competenze [Cass. Civ., Sez. L, N. 35666 del 19-11-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 2272 del 26-01-2022]. La mancata riassunzione di una parte significativa del personale e l'innesto di nuove figure professionali sono indici di una rottura dell'identità preesistente. L'assetto dei beni strumentali : La società C ha effettuato investimenti significativi, acquistando nuovi macchinari, attrezzature e divise, apportando "migliorie" ai reparti cucina e ristorante. Questo dimostra che l'organizzazione del cessionario non si è limitata a utilizzare i mezzi del cedente, ma ha integrato e modificato l'assetto produttivo. La ratio dell'operazione : La Corte ha evidenziato che la decisione di C srl di internalizzare il servizio non era finalizzata a proseguire l'attività del precedente gestore, ma nasceva dalla necessità di porre rimedio a una "cattiva gestione" che aveva portato al recesso anticipato dal contratto di appalto. L'obiettivo era quindi quello di "apportare miglioramenti nell'offerta dei propri servizi" attraverso una "sostanziale modifica delle strutture e degli assetti organizzativi". La valutazione complessiva di questi elementi (personale, beni, organizzazione, finalità dell'operazione), come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione, ha portato a concludere che l'identità dell'entità economica non è stata conservata [Cass. Civ., Sez. L, N. 31046 del 02-11-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 24687 del 14-09-2021]. Come affermato dalla Suprema Corte, l'identità di un'entità economica "emerge, secondo la CGUE, da una pluralità di elementi inscindibili tra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione ed anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione" [Cass. Civ., Sez. L, N. 31046 del 02-11-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 24687 del 14-09-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 35666 del 19-11-2021]. Quando, come nel caso di specie, l'operazione comporta una significativa riorganizzazione e un potenziamento della struttura produttiva da parte del subentrante, non si può parlare di continuità aziendale, ma di una nuova e diversa iniziativa imprenditoriale. Conclusioni La sentenza si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 2112 c.c. in modo rigoroso, esigendo una prova concreta della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo, nonché della conservazione della sua identità dopo il trasferimento. La decisione sottolinea come l'applicazione della tutela reale prevista dalla norma non possa prescindere da un accertamento in fatto che verifichi la sussistenza di una reale continuità aziendale, al di là del mero subentro in un'attività economica. L'esito negativo per le lavoratrici deriva dalla constatazione che l'operazione non era una cessione d'azienda, ma un'internalizzazione di servizi accompagnata da una profonda riorganizzazione. Di conseguenza, correttamente la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e, con essa, l'estensione degli effetti della precedente sentenza di reintegrazione alla nuova società, in quanto non qualificabile come "successore a titolo particolare" ai sensi dell'art. 111 c.p.c. .
Autore: Antonio Serafini 10 marzo 2024
Circa due anni e mezzo (ottobre 2021) fa abbiamo cominciato a parlare, proprio su questo sito, della tassazione degli influencer. In quell'occasione abbiamo dato uno sguardo al fenomeno nel suo complesso, individuando le principali fattispecie di tassazione. In questi due anni e mezzo la normativa è andata evolvendosi per adattarsi al nuovo fenomeno sociale e alla nuova tipologia di lavoro. Naturalmente l'evoluzione della normativa rimane molto più lenta dell'evoluzione della realtà, ma sono stati fatti importanti passi avanti. La Direttiva dell'Unione Europea nr 504 del 2021 è stata recepita nel nostro Paese a mezzo del Decreto legislativo nr. 32 del 2023. Proprio quest'anno, poi, l'Amministrazione finanziaria ha emesso sul tema una circolare, la numero 22931 del gennaio del 2024, ed infine è stato siglato un protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, finalizzato a coordinare i controlli dell'Amministrazione finanziaria nello specifico settore. Le norme europee e nazionali nonché le circolari amministrative puntano sull’aspetto che evidentemente è il più facile da mettere ed anche quello più remunerativo e interessante ai fini della tassazione: in sostanza è stato previsto l'obbligo per qualunque piattaforma digitale comunitaria (ma anche extracomunitaria nel caso in cui sia visibile nel territorio comunitario) di dichiarare le somme versate agli influencer. In tal modo gli ispettori hanno a disposizione un dato certificato e rilevante, da cui partire per una serie di controlli incrociati sia sul tenore di vita, spesso ostentatamente esibito dall'influencer, che sulle effettive dichiarazioni fiscali presentate. Ciò naturalmente in caso di dichiarazioni presentate. La cronaca di questi giorni ci riporta alcuni esempi di influencer che erano del tutto sconosciuti al fisco. Peraltro si tratta di persone che operano in settori borderline , come la produzione di contenuti per adulti, a loro volta soggetti ad una c.d. “tassa etica”. In questo caso però non può essere difficile per l'amministrazione finanziaria risalire all'identità degli influencer proprio perché una delle modalità, anzi la più evidente, di svolgimento di questa particolare attività è proprio la pubblicizzazione della propria persona, attraverso i canali social; canali dunque facilmente accessibili da chiunque ed in particolar modo dall’amministrazione finanziaria. Sembra quindi che i tempi siano maturi per u  na tanto attesa operazione di equità fiscale.
Mostra di più