Conseguenze della violazione dei postulati di redazione del bilancio
Conseguenze della violazione dei postulati di redazione del bilancio
Il Codice civile stabilisce i postulati di bilancio negli articoli 2423 “redazione del
bilancio”, 2423-bis “principi di redazione del bilancio”, 2423 ter “struttura dello Stato
patrimoniale e del Conto economico”. Nel principio OIC numero 11, quale prassi
applicativa comunemente accettata, vengono declinati i suddetti postulati di bilancio,
indicandoli nella prudenza, nella prospettiva della continuità aziendale, nella
rappresentazione sostanziale, nel principio di competenza, nella costanza nei criteri di
valutazione, nella rilevanza e nella comparabilità.
In merito segnatamente al principio di prudenza, l'articolo 2423 bis comma 1, numero
1, del codice civile prevede espressamente che la valutazione delle voci di bilancio
sia fatta secondo prudenza ovvero nel rispetto della ragionevole cautela nelle stime in
condizioni di incertezza.
Ulteriore applicazione si ritrova nell'articolo 2423 bis, comma 1, numero 2, ove si
dispone che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio, mentre il comma 1, numero 4 prevede che si deve tener conto dei rischi
e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura
dell’esercizio stesso.
In sostanza viene delineato un quadro asimmetrico nella contabilizzazione dei
componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello
della competenza. In altre parole, gli elementi negativi devono essere rilevati
interamente anche quando non siano certi, mentre gli elementi positivi possono essere
rilevati solo quando siano certi. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere
contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono
essere riflesse in bilancio. Inoltre il suddetto documento di prassi individua anche
ulteriori fattispecie applicative del postulato di prudenza ad esempio, con riferimento
al trattamento di bilancio delle attività potenziali: le attività e gli utili potenziali,
anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio di
prudenza, per evitare inammissibili sopravvalutazioni del patrimonio.
Le conseguenze giuridiche della violazione delle regole di redazione del bilancio
sono pacifiche nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
Ad esempio, la Corte Suprema di Cassazione, sez. sesta civile, 30 settembre 2015, n.
19546, afferma che le norme sulla redazione del bilancio d’esercizio sono
inderogabili, in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a
prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e,
quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi
dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati
dell'andamento della gestione societaria al
termine
di ogni esercizio, anche
dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno
diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. (si
vedano anche: Cass. 13031/14; Cass. 28/13)
Lo stesso principio si rinviene anche nella giurisprudenza di merito. Ad esempio,
Tribunale di Roma, sez. 13 civ. (28.12.2016, nr. 24191): le norme poste
a tutela
dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società, come quelle relative
alla formazione del
bilancio
sono inderogabili e la loro violazione è sanzionabile con
la nullità. La medesima pronuncia si rinvia a sua volta alla giurisprudenza della
Suprema Corte, che ha recentemente chiarito che "Le norme dirette a garantire la
chiarezza e la precisione del
bilancio
di esercizio sono inderogabili in quanto la loro
violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle
parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti,
non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che
dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione
societaria al
termine
di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che
con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva
situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13031 del
10/06/2014, Rv. 631360)".)
In senso conforme anche
Tribunale di Perugia, 04 giugno 2018, n. 798 e Tribunale di
Trieste, 28 giugno 2021 nr. 376.





